Sconto in fattura: chi può richiederlo e come fare per ottenerlo
Lo sconto in fattura che può essere richiesto alle imprese è previsto dal Decreto Rilancio 2020 e riguarda l’Ecobonus 110%, 65% e 50%, il Superbonus, il Sismabonus ed il Bonus Ristrutturazione e Facciate.
Il Decreto Rilancio 2020 prevede inoltre la cessione del credito agli istituti di credito; per i bonus con un’aliquota inferiore al 110% lo sconto in fattura e la cessione del credito valgono per tre anni (2022, 2023 e 2024), mentre per il Superbonus la durata è estesa fino al 2025.
Questo significa che diventa possibile detrarre dalle tasse le spese sostenute per gli interventi di natura edile, impiantistica ed energetica, cedere il credito a un istituto finanziario in cambio di denaro o ad un’impresa in cambio di uno sconto in fattura.
L’entità dello sconto in fattura dipende dal bonus che si intende sfruttare; ad esempio, nel caso del Bonus Ristrutturazioni al 50%, il beneficiario corrisponderà la metà del dovuto all’impresa, la quale recupererà il restante 50% pagando meno tasse.
Con il Bonus 110% il beneficiario può decidere se usufruire della restituzione del 110% delle spese sostenute tramite detrazioni sulle tasse future, oppure farsi anticipare dall’impresa il 100% della somma.
Gli interventi a cui è possibile applicare lo sconto in fattura e la cessione del credito sono quelli coperti dal Bonus Ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali), dagli Ecobonus al 50%, al 65% e al 110% per l’efficienza energetica, dal Sismabonus (adozione di misure antisismiche), quelli per il recupero e il restauro delle facciate (anche nei casi di sole pulitura e tinteggiatura), quelli per l’installazione di impianti fotovoltaici e quelli di installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Gli interventi che invece non prevedono l’applicazione dello sconto in fattura sono quelli coperti dal Bonus Mobili e dal Bonus Verde.
Nel caso di interventi realizzati da privati prima del luglio 2020, il decreto prevede che si possa beneficiare dello sconto in fattura per le spese sostenute da luglio 2020 a giugno 2022, pertanto fa fede la data del pagamento della prestazione.
Gli altri soggetti (imprese individuali, società, enti commerciali) devono invece far riferimento al criterio di competenza, per il quale farà fede la data di fine dei lavori.
Lo sconto in fattura viene richiesto direttamente all’impresa che si occuperà dei lavori. Nel caso del Bonus Ristrutturazione, il beneficiario pagherà la metà di quanto previsto in fattura, mentre nel caso di Superbonus riceverà una fattura di zero euro.
La decisione di usufruire dello sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate da un commercialista o un CAF scelto dal beneficiario. Tale comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, altrimenti la cessione del credito o lo sconto in fattura saranno inefficaci.
Nel caso di cessione del credito all’impresa, l'importo totale del preventivo aumenterà del 25% e il pagamento richiesto sarà del 50%.
L’amministrazione dell’impresa visionerà il cassetto fiscale dopo il 10 del mese successivo a quello in cui viene effettuata la cessione del credito: se il credito sarà stato visionato si potrà procedere alla spedizione.
Infine, qui di seguito c’è l’elenco completo dei documenti richiesti per richiedere la cessione del credito all’impresa fornitrice:
Copia carta di identità
Copia codice fiscale
Preventivo con possibilità di cessione del credito firmato per accettazione
Visura catastale
Planimetria catastale
Relazione tecnica CILA
Ricevuta accettazione protocollo CILA
Moduli inviati in allegato firmati e scansionati pagina-pagina (autocertificazione esenzione asl, lettera manleva, autodichiarazione IVA 10% nel caso di posa in opera del parquet e consenso al trattamento dei dati personali).
Generalmente, la scadenza entro la quale comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta della cessione del credito o dello sconto in fattura è il 16 marzo di ogni anno (anche se nel 2022 è stata concessa una proroga fino al 29 aprile).
La procedura da seguire per la cessione dei crediti cambia in base al tipo di bonus di cui si usufruisce.
I crediti maturati attraverso i bonus edilizi non possono essere ceduti più di tre volte, ma quelle successive alla prima possono essere fatte solo verso soggetti qualificati, quali banche, assicurazioni, società appartenenti a un gruppo bancario o intermediari finanziari.
Quando il contribuente decide di non usufruire della detrazione Irpef nella propria dichiarazione dei redditi, usufruendo invece della cessione del credito o dello sconto in fattura, egli deve acquistare il visto di conformità, che viene rilasciato dai dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e dagli esperti iscritti presso una Camera di Commercio.
Non è invece necessario produrre il visto di conformità e l'attestato di congruità delle spese se gli interventi, anche quando eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, sono classificati come edilizia libera o se l’importo totale non è superiore ai 10.000 euro. Da questa semplificazione è però escluso il bonus facciate.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere fatta online, attraverso l’apposita piattaforma, alla quale si può accedere utilizzando i sistemi di identità digitale, come Spid e Cie, oppure attraverso le credenziali rilasciate all’utente dall’Agenzia stessa.
La piattaforma consente di effettuare diverse operazioni: nel caso dei bonus edilizi, permette di visualizzare e accettare le transazioni e di indicare se il credito è utilizzato in compensazione o se, invece, lo si vuole cedere.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è disponibile una guida all’uso della piattaforma.
Lo sconto in fattura rimane sospeso fino al 15 Maggio in attesa di nuove disposizioni del ministero
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